Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14416 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14416 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAJIM YOUNES N. IL 09/06/1985
avverso la sentenza n. 891/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 28765/2013
Considerato che:
Najim Younes ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
del 18/9/2012, confermativa della sentenza del giudice per l’udienza preliminare
del Tribunale di Prato del 22/9/2011 con la quale è stato condannato alla pena di
anni quattro di reclusione ed C 1.200,00 di multa per i reati ascrittigli,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.
pen.; deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondati i motivi proposti. Difatti con riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche si è fatto riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità
dell’imputato. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da
questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti
ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti
di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419;
sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti
gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244). Ed ugualmente, con valutazione di fatto, incensurabile in Cassazione, è
stata esclusa la ricorrenza del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevandosi
che non si trattava di somme di scarso rilievo.
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 gennaio 2014