Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14415 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14415 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRELLI MASSIMILIANO N. IL 31/01/1974
avverso la sentenza n. 5048/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28961/2013

Considerato che:
Cirelli Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma del 28/6/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del
10/6/2008, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di
reclusione ed C 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 61 n. 2, 648 cod.
pen. b) 640 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma

e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo
all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui
ascritti alla luce delle doglianze mosse con l’atto di appello.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine ai fatto ascrittigli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie, quali il riconoscimento operato dalla persona offesa ed i dati relativi
al documento d’identità annotati dalla stessa all’atto dell’acquisto, che
consentivano di fondare la sicura attribuibilità del fatto all’imputato. Tutto ciò
preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n.
12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

1 lett. b) ed c) cod. proc. pen.; deduce l’erronea applicazione della legge penale

Roma, 28 gennaio 2014

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