Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14414 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14414 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANCI MARCO N. IL 13/08/1955
avverso la sentenza n. 3199/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28812/2013

Considerato che:
Franci Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
del 21/5/2012, che, in parziale riforma della sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Arezzo del 31/5/2011, riduceva la pena inflitta ad
anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 1.400,00 di multa per i reati di cui agli
artt. a) 61 n. 5, 628 commi 1 e 3 n.3 bis cod. pen.; b) 582, 585 cod. pen.,

proc. pen.; deduce l’erronea applicazione dell’art. 628 commi 1 e 3 n.3 bis cod.
pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata.
Nel ricorso, quanto al primo motivo, viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello che si è limitata
a ridurre la pena. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di
una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della
sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove,
evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di
primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti
ascrittigli ed alla qualificazione giuridica degli stessi. Tutto ciò preclude qualsiasi
ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello, sia pure
correggendo l’errore di diritto in cui era incorso il primo giudice, ha
implicitamente confermato la valutazione di quest’ultimo in ordine alla congruità,
alla luce dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. della pena irrogata, tenuto
conto della gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
Va, pertanto, dichiarata inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

p(bk,

chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della . Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

n igliere estensore

Il Presidente

Il

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