Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14414 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14414 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRETTA MASSIMILIANO N. IL 13/05/1975
avverso la sentenza n. 2826/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 22/03/2016

41453-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Barretta Massimiliano a mezzo del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di art. 341
bis cp ed aòtrp
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni
del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma /il 22 marzo 2016
L’ est nsore

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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