Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14413 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14413 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONTE VINCENZO N. IL 27/11/1970
avverso la sentenza n. 4031/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28783/2013
Considerato che:
Simonte Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 29/1/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Trapani del
23/9/2011, con la quale era stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione
ed C 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.
proc. pen.; deduce l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza e

manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reati, a lui ascritto alla luce delle
doglianze mosse con l’atto di appello.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è
fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie, quali la deposizione dei testi in
lista che consentivano di fondare la sicura attribuibilità del fatto all’imputato.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità
(Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 gennaio 2014

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

I

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