Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14413 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14413 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 13/2015 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 03/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 22/03/2016

41414/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Antonov Roman ricorre con atto personale avverso l’ordinanza con
cui in data 3.9.15 la Corte d’appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile

Palermo quale giudice dell’esecuzione e da questo riqualificata come istanza di
revisione.
Sostiene che erroneamente Tribunale e Corte d’appello avrebbero
operato la riqualificazione della sua richiesta come istanza di revisione
(pervenendo la seconda al rilievo che tutta la tematica relativa alla capacità di
intendere e volere era già stata esaminata nel processo di merito e che eventuali
pronunce diverse, per fatti diversi, sullo stesso punto non integravano il concetto
normativo di ‘prova nuova’), perché la sua intenzione era solo quella di ottenere
una deliberazione di inefficacia del giudicato.
L’interessato ha anche presentato successiva memoria a sostegno del
ricorso.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
generico e manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha indicato con chiarezza il contenuto
dell’originaria richiesta di Antonov, spiegando perché lo stesso fosse da
ricondurre ad un’istanza di revisione (l’incompatibilità del singolo giudicato per
reato di calunnia con altre deliberazioni giurisdizionali per altri reati di calunnia,
nei quali il vizio di mente era stato riconosciuto).
Il ricorrente non contesta l’indicazione di questo contenuto nella
propria originaria istanza, ma protesta per la riqualificazione.
La qualificazione giuridica di un atto, tuttavia, spetta al giudice: e
l’argomentare di tribunale e Corte d’appello è conforme alle previsioni codicistica
ed immune da vizi logici, allo stato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

l’istanza da lui proposta ai sensi dell’art. 669, comma 8, c.p.p. al Tribunale di

41414/15 RG

2

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso, il 22.3.2016

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