Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14412 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14412 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
HANE MOUSTAPHA N. IL 02/06/1965
avverso la sentenza n. 3570/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

t

R.G. 28725/2013

Considerato che:
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze ricorre
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 31/1/2013 confermativa
della sentenza di condanna del Tribunale di Lucca sez. dist. di Viareggio del
18/11/2009 con la quale Hane Moustapha è stato condannato alla pena di mesi
otto di reclusione ed € 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 474 cod.

sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la manzanza
manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di legge con
riferimento alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv.
cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente
infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV n.5191 del
29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. H n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al
riconoscimento dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen.,
facendosi correttamente riferimento ad una valutazione complessiva del fatto
alla luce del quantitativo di merce rinvenuta e del suo valore irrisorio.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 28 gennaio 2014

pen. b) 648 cod. pen. c) 171 ter legge 633/1941, chiedendone l’annullamento ai

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