Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14411 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14411 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSARUTTI ANDRIANO N. IL 30/05/1945
avverso la sentenza n. 296/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28569/2013
Considerato che:
Massarutti Adriano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Trieste del 5/2/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Trieste del
11/10/2010 con la quale è stato condannato alla pena di mesi otto e giorni dieci
di reclusione per i reatq; di cui agli artt. a) 640 cod. pen. b) 494 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.
proc. pen.; deduce l’eccessività della pena inflitta per la mancata concessione

l’inconfigurabilità del reato per assenza di un suo elemento costitutivo.
Quanto alla determinazione della pena, il giudice di appello ha ritenuto
adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene
perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avuto riguardo alle modalità
particolarmente gravi del fatto ed al danno cagionato alla persona offesa; ha
ritenuto di non potere concedere le attenuanti generiche in ragione dei numerosi
precedenti già riportati dal ricorrente e di dovere applicare la recidiva specifica e
reiterata. . E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da
questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti
ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti
di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419;
sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti

delle attenuanti generiche e per l’applicazione della recidiva nonchè

gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244).
Quanto al reato di cui all’art. 494 cod. pen., la sentenza impugnata ha
chiarito che lo stesso è integrato per essersi l’imputato spacciato per Ferraris
Claudio, a nulla rilevando l’appartenenza ad un corpo di polizia.
Neppure sono maturati i termini di prescrizione come erroneamente
sostenuto nei motivi aggiunti depositati in data 9/1/2014.
Va, pertanto, dichiarata inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una

P66201)-

somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle

Roma, 28 gennaio 2014

ammende.

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