Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14410 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14410 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI GIOVANNI N. IL 30/03/1951
avverso la sentenza n. 2718/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28565/2013
Considerato che:
Morelli Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Torino del 14/3/2013, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino sez.
dist. di Chivasso del 4/7/2008, appellata dall’imputato e dal P.G., subordinava il
beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in
favore della costituita parte civile e confermava nel resto la decisione con la
quale era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C

dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la contraddittorietà ed
erroneità della motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine ai fatto ascrittigli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie che consentivano di fondare la sicura attribuibilità del fatto
all’imputato e la qualificazione giuridica dello stesso come truffa. Tutto ciò
preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n.
12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074). Ed anche in ordine alla subordinazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, la Corte
territoriale ha reso esaustiva motivazione con valutazione in fatto non
censurabile in questa sede in ordine all’apposizione della condizione ai sensi
dell’art. 165 cod. pen. Quanto, infine, all’omessa indicazione nella motivazione
della condanna alla pena detentiva, l’indicazione della stessa è contenuta in altra
parte della decisione(t, 4.) ,
Va, quindi, dichiarata inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

500,00 di multa per il reato ascrittogli, chiedendone l’annullamento ai sensi

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

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