Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1441 del 09/01/2014

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1441 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
A.A.
avverso l’ordinanza del Tribunale di Biella, in data 19.2.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Elisabetta
Cesqui, il quale ha concluso chiedendo che, il ricorso sia dichiarto inammissibile
per rinunzia.
Ritenuto in fatto

Con decreto del 26.10.2012, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Biella dispose la perquisizione ed il conseguente sequestro
probatorio (eseguito il 6.11.2012 di tessere identificative, di pertinenza di

Data Udienza: 09/01/2014

A.A., indagato per i reati di cui agli artt. 81, 640, 323, 494, 629 cod.
pen.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il
Tribunale di Biella, con ordinanza del 19.2.2013, la respinse.
Ricorre per cassazione l’indagato deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata declaratoria di
perdita di efficacia del provvedimento di sequestro a cagione della
trasmissione tardiva degli atti al Tribunale del riesame rispetto al termine

dall’art. 324 comma 7 cod. proc. pen.;
2. violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta sussistenza del
fumus commissi delicti, poiché il decreto di perquisizione si fondava solo
sulla denunzia di Giovanni Turro, il quale riferiva di fatti appresi da
Lorenzo Intermite che non giustificherebbe il sequestro.
Con dichiarazione in data 3.1.2014 il ricorrente ha rinunziato al ricorso.

Considerato in diritto

L’intervenuta rinunzia al ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità
dello stesso.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di cinquecento euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa d Ile ammende.

Così deliberato il 9.1.2014.

perentorio di cui all’art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen. richiamati

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