Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14408 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14408 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDA MARIO N. IL 05/03/1979
avverso la sentenza n. 1573/2013 TRIBUNALE di FROSINONE, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28550/2013
Considerato che:
Guida Mario ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del
17/4/2013, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclusione ed C 100,00
di multa per i reati di cui agli artt. a) 110, 56, 628 comma 3 n. 1 cod. pen. b)
605 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in relazione

Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento all’informativa di
reato ed all’interrogatorio dell’imputato.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

all’art. 129 cod. proc. pen.

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