Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14407 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14407 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMMER MOHAMMED AMINE N. IL 19/12/1990
avverso la sentenza n. 5475/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 28534/2013
Considerato che:
Ammer Mohammed Amine ricorre, con due diversi ricorsi presentati dai
difensori di fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del
15/2/2013, che, in parziale riforma della sentenza del giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Cuneo, concesse le attenuanti generiche equivalenti
alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni due e mesi sei di
reclusione ed C 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 110, 628 commi 1 e
ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce violazione
di legge e carenza di motivazione ,iff avuto riguardo all’art. 69 cod. pen. nonchè
con riguardo alla manca concessione della sospensione condizionale della pena.
I ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili per essere
manifestamente infondati i motivi proposti. Difatti con riferimento al giudizio di
equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate si è fatto
riferimento alla gravità dei fatti contestati e trattasi di un giudizio di fatto che
non può essere rivisto in Cassazione. Quanto alla mancata concessione della
sospensione condizionale della pena, il motivo di ricorso è manifestamente
infondato, non rientrando la pena irrogata nei limiti edittali in cui è consentita la
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concessione del benefici & (MA. & (A.u.t4r”c, ,
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Vanno, yquindi, dichiarate inammissibili entrambi le impugnazioni; ne
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibildricorsb e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
3 n. 1 cod. pen. b) 56, 629 commi 1 e 2 cod. pen., chiedendone l’annullamento