Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14407 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14407 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORESTANO ANTONINO N. IL 25/03/1966
avverso la sentenza n. 2371/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 22/03/2016

41351/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA che in
data 22.10.2014 ha affermato la sua colpevolezza per reato ex art. 335 c.p.,

violazione di legge per diversità del fatto rispetto a quello consentito,
inosservanza della regola di giudizio ex art. 533 comma 1 c.p.p., vizi di
motivazione sull’elemento psicologico.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
manifestamente infondati.
Sia il primo che il secondo Giudice si sono confrontati con l’univoca
ricostruzione del fatto: il veicolo in sequestro e di cui l’imputato era custode era
stato rimosso dallo spazio condominiale e portato sulla pubblica via
dall’amministratore condominiale; a fronte dell’assoluzione in primo grado, la
Corte d’appello ha evidenziato che tale spostamento era intervenuto non di
sorpresa, ma previo avviso al custode, che nulla aveva fatto.
Conseguentemente: il fatto è il medesimo perché la vettura è finita sulla
pubblica via per condotta ascrivibile al consapevole imputato; l’affermazione di
colpevolezza della Corte d’appello risponde alla valorizzazione di dato probatorio
trascurato dal primo Giudice; vi è espressa motivazione sulla riconducibilità
dell’evento alla piena consapevolezza e volontà dell’imputato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 22.3.2016

ricorre per cassazione l’imputato ANTONINO ORESTANO, enunciando motivi di

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