Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14405 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14405 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

. sul ricorso proposto da:
PODDA ALESSANDRO N. IL 21/06/1984
avverso la sentenza n. 603/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

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R.G. 28469/2013
Considerato che:
Podda Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Cagliari del 12/11/2012, confermativa della sentenza del giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Cagliari del 29/4/2011 con la quale è stato
condannato alla pena di anni tre di reclusione ed € 300,00 di multa per i reati di
cui agli artt. a) 110, 61 n. 5 628 commi 1 e 3 n.1 cod. pen., b) 81 cpv. 110, 61
nn. 2 e 5, 614 commi 1 e 4 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi

dell’art. 195 cod. proc. pen. nonché l’illogicità della motivazione con riguardo
all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e con riguardo al
trattamento sanzionatorio irrogato.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine ai fatti ascrittigli ed alla qualificazione giuridica degli stessi; in tal senso si
è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali le
dichiarazioni della persona offesa, nonostante le incongruenze rilevate (esti~
si) particolari considerati non essenziali, hanno trovato riscontro in quelle rese
dalla madre della stessa. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte
della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez..
U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto
adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene
perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avendo preso in considerazione, a
tal fine, la personalità dell’imputato e l’assenza di elementi positivi da valutare in
suo favore. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di
fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazione
sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti
difensivi attualmente riproposti.
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al

dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce l’inosservanza

versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle

Roma, 28 gennaio 2014

ammende.

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