Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14404 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14404 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERIGNE TOUBA NDIAYE N. IL 16/10/1977
avverso la sentenza n. 3580/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28442/2013
Considerato che:
Pettree~viaSerigne Touba Ndiaye ricorre avverso la sentenza della
Corte di Appello di Genova del 8/1/2013, che, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale della Spezia del 4/10/2011, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n.
11 cod. pen., riduceva la pena a mesi cinque di reclusione ed C 100,00 di multa
per i reati di cui agli artt. a) 337 cod. pen. b) 474 cod. pen. c) 648 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.

dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.,
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti, con valutazione di fatto, incensurabile in
Cassazione, è stata esclusa la ricorrenza del danno patrimoniale di speciale
tenuità, facendosi riferimento al riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui
all’art. 648 cpv. cod. pen. sulla base del solo elemento del ridotto numero degli
oggetti sequestrati.
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

proc. pen.; deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione

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