Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14402 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14402 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
GUEYE GOUNIA N. IL 28/11/1958
avverso la sentenza n. 985/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28429/2013
Considerato che:
Guye Gounia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo
del 10/1/2013, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese
sez. dist. di Cefalù del 15/7/2010, concesse le attenuanti generiche riduceva la
pena a mesi quattro di reclusione ed C 400,00 di multa per i reati di cui agli artt.
a) 648 cod. pen. b) 474 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta

cod. pen.
Manifestamente infondati appaiono al Collegio i motivi di gravame
proposti. Difatti la sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla recente
giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, rende adeguata
motivazione in ordine alla ritenuta integrazione, nella fattispecie oggetto del
presente ricorso, del reato di cui all’art. 474 cod. pen. contestato al capo a)
dell’imputazione e, conseguentemente, anche del reato di ricettazione contestato
al capo b). Il problema dell’inidoneità dei prodotti in sequestro ad indurre in
inganno il compratore è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di
legittimità pervenendosi alla conclusione che la sussistenza di detta circostanza
non è idonea ad escludere l’integrazione del reato di cui all’art. 474 cod. pen.
Trattasi, difatti, di norma rivolta alla tutela, in via principale e diretta, non
dell’acquirente dei prodotti recanti i marchi contraffatti, ma della pubblica fede
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che
individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione; la norma in esame configura un reato di pericolo, per la cui
integrazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non potendosi, neppure,
ritenere sussistente l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che
gli acquirenti siano tratti in inganno (sez. 5 n. 33324 del 17/4/2008, Rv.
241347; sez. n. 20944 4.5.2012, Rv. 252836).
Le considerazioni sopra esposte impongono la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

illogicità della motivazione nonché l’erronea applicazione degli artt. 474, 648

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2013

nsigliere estensore

Il Presidente

Il

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