Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14400 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14400 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARR PAPA ALy N. IL 03/04/1968
avverso la sentenza n. 1717/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28360/2013
Considerato che:
Sarr Papa Aly ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria del 19/3/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria del 12/2/2008, con la quale è stato condannato alla pena di mesi sei di
reclusione ed € 250,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 474 cod. pen. b)
648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

motivazione nonché l’erronea applicazione degli artt. 474, 648 cod. pen. e
l’insufficienza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Manifestamente infondati appaiono al Collegio i motivi di gravame
proposti. Difatti la sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla recente
giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, rende adeguata
motivazione in ordine alla ritenuta integrazione, nella fattispecie oggetto del
presente ricorso, del reato di cui all’art. 474 cod. pen. contestato al capo a)
dell’imputazione e, conseguentemente, anche del reato di ricettazione contestato
al capo b). Il problema dell’inidoneità dei prodotti in sequestro ad indurre in
inganno il compratore è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di
legittimità pervenendosi alla conclusione che la sussistenza di detta circostanza
non è idonea ad escludere l’integrazione del reato di cui all’art. 474 cod. pen.
Trattasi, difatti, di norma rivolta alla tutela, in via principale e diretta, non
dell’acquirente dei prodotti recanti i marchi contraffatti, ma della pubblica fede
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che
individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione; la norma in esame configura un reato di pericolo, per la cui
integrazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non potendosi, neppure,
ritenere sussistente l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che
gli acquirenti siano tratti in inganno (sez. 5 n. 33324 del 17/4/2008, Rv.
241347; sez. n. 20944 4.5.2012, Rv. 252836).
Quanto poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, erra
il ricorrente, in quanto sono state concesse le attenuanti generiche già dal
giudice di primo grado.
Le considerazioni sopra esposte impongono la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,

b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta illogicità della

considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle

Roma, 28 gennaio 2013

ammende.

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