Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1440 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1440 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sul ricorso proposto congiuntamente da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola;
nei confronti di:
Cardillo Giovanni, nato a Scalea il 16.1.1948;
Cardillo Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 2.12.1956;
Modaferri Antonino, nato a Reggio Calabria il 9.1.1956;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza in data 16.7.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Elisabetta
Cesqui, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,
Udito il difensore, Avv. Mauro Giuliano Giaquinto in sostituzione dell’Avv. Pietro
Sirena, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il
rigetto del ricorso,

ritenuto in fatto

Data Udienza: 09/01/2014

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Con decreto del 3.6.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Paola dispose il sequestro preventivo di un terreno su cui insistono
tre manufatti di pertinenza di Cardillo Giovanni, Cardillo Giuseppe e Modaferri
Antonino, indagati per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen.
Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame ed il
Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 16.7.2013, revocò il sequestro.
Ricorrono per cassazione, con un unico atto, il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Cosenza ed il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Paola deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto insussistente l’elemento materiale del reato, ma la
fattispecie non avrebbe alcuna attinenza con le massime richiamate
nell’ordinanza impugnata. Infatti le aree occupate avevano un surplus di
occupazione volumetrica di mq 332,00 detenute ed utilizzate in ragione di un
contratto scaduto.
Il reato di cui all’art. 633 cod. pen. non richiede un ingresso violento ed è
irrilevante che la condotta sia stata iniziata da altri.
Con memoria depositata il 24.12.2013 il difensore degli indagati chiese
dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti, è generico e svolge
censure di merito.
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione
di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma
dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità
manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso
codice. (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004 rv 226710).
La genericità dei motivi di ricorso deriva dalla mancata indicazione nel
ricorso dei casi tipici di ricorribilità ai quali intende rifarsi.
Ha infatti affermato questa Corte ed il Collegio condivide l’assunto, che il
ricorso per Cassazione è inammissibile quando l’interessato omette di indicare a
quale dei casi tipici disciplinati dall’art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi.
Tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale

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e chiara, si traduce in genericità dei motivi. (Cass. Sez. 3^ sent. n. 1878 del
4.4.1991 dep. 29.4.1991 rv 187010).
Nel caso in esame, dopo aver dedotto la mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, i ricorrenti sembrano in realtà dedurre violazione di legge,
peraltro non chiarendo rispetto a quali punti della decisione impugnata gli stessi
sono svolti.
Infine il ricorso svolge censure di merito posto che il Tribunale ha in realtà
escluso il fumus commissi delicti sia sotto il profilo dell’elemento materiale

ragione del preesistente contratto di affitto e nel ricorso si prospetta una diversa
situazione di fatto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato in camera di consiglio il 9.1.2014.

dell’assenza di invasione, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato in

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