Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 144 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 144 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALSETTA MIRCO N. IL 19/08/1982
avverso la sentenza n. 7162/2011 G€F’ TRIBUNALE di PESCARA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravarne, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli., RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. l, 10 eennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. Il, 17
novembre 2011 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p..p… ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di cos!pa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spe cel proced mento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende
Cos, do o R ma, il 23 settembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’alt 444 c.p.p., fu applicata
a FALSETTA Mirco, per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro
150 di multa, a titolo di aumento per continuazione su altra pena che allo stesso
imputato ere stata inflitta con una diversa sentenza, già divenuta irrevocabile;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione in ordine
alla mancate applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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