Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14399 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14399 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OUERGHI CHEBBI N. IL 31/12/1980
avverso la sentenza n. 87/2015 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
26/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 22/03/2016

41153/15
Motivi della decisione
L’imputato OUERGHI CHEBBI ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Perugia che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 18.11.2014,
appellata dall’imputato, che lo ha dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81,337 e
582,585 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio dovendosi
riconoscere le attenuanti generiche – escluse senza valutare le doglianze difensive.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Pre idente

Il ricorso è inammissibile perchè generico non attingendo ad alcun vizio logico e giuridico della
motivazione offerta dalla sentenza impugnata sul tema devoluto, che ha correttamente
rigettato le prospettazioni difensive al riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta.

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