Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14398 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14398 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASALINI SANTO N. IL 20/07/1992
D’AMBROSIO DANIELE N. IL 06/11/1992
STRAMBELLI ANTONELLO N. IL 21/06/1993
avverso la sentenza n. 1707/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28380/2013
Considerato che:
Casalini Santo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari
del 12/12/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Bari del 22/3/2012,
con la quale è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed C 600,00 di
multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la
manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen.

Bari del 12/12/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Bari del
22/3/2012, con la quale è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed
C 600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.
pen.; deduce la mancanza ed illogicità della motivazione.
Strambelli Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bari del 12/12/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Bari del
22/3/2012, con la quale è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed
C 600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.
pen.; deduce violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen.
Con riferimento alla determinazione della pena, di cui si occupano i ricorsi
del Casalini e dello Strambelli, la sentenza impugnata rende adeguatamente
conto dell’uso del potere discrezionale di cui all’art. 133 cod. pen., esplicitando
come la pena irrogata per entrambi gli imputati, in conseguenza della
concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, sia congrua
rispetto al reale disvalore dei fatti, essendosi tenuto conto della natura, della
specie, dei mezzi, dell’oggetto e del tempo e del luogo dell’azione nonché
dell’intensità del dolo e della personalità degli imputati. Tutto ciò preclude
qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del
31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
Quanto alla posizione del D’Ambrosio, il ricorso è privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’alt 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo
questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).

D’Annbrosio Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di

Uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, che il Collegio condivide,
vanno dichiarate inammissibili le impugnazioni proposte; ne consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1000,00 ciascuno.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

P.Q.M.

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