Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14397 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14397 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELICO MICHELE N. IL 01/02/1991
avverso la sentenza n. 2265/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28356/2013
Considerato che:
Angelico Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari
del 1/3/2013 ,ct riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 16/4/2012,
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta
la continuazione con il reato di cui alla sentenza del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Foggia del 2/11/2011, rideterminava la pena
complessiva in anni quattro mesi sei di reclusione ed € 1.300,00 di multa

pen.; deduce la mancanza della motivazione con riguardo all’aumento per la
continuazione.
Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame
proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata
determinata all’esito dell’applicazione della continuazione, non essendo affatto
necessario stabilire l’aumento di pena in relazione ad ogni singolo reato unificato
ai sensi dell’art. 81 cpv cod. pen. (sez. 6 n. 10417 del 26/1/1990, Rv. 18494).
Ed inoltre deve evidenziarsi che il giudice ha applicato la pena minima edittale
prevista per il delitto di rapina di cui al capo a), omettendo di aumentare la
suddetta pena, ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., per i delitti in materia di armi
di cui ai capi b) e c) dell’imputazione. A ciò consegue un’evidente carenza
d’interesse all’impugnazione, non potendo dalla stessa scaturire alcun effetto
favorevole per l’imputato; quanto poi alla pena pecuniaria la determinazione
dell’ammontare della stessa, aumentata in continuazione rispetto alla pena base,
ove sarà necessario, dovrà essere determinata in sede esecutiva.
Uniformandosi all’orientamento sopra riportato, che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio ’14

chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.

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