Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14396 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14396 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSTACCIOLO GIUSEPPE N. IL 20/12/1979
avverso la sentenza n. 2200/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28348/2013
Considerato che:
Mustacciolo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 17/12/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo
del 23/2/2011, con la quale è stato condannato alla pena di mesi otto di
reclusione ed C 300,00 di multa per il reato a lui ascritto di cui agli artt. 81 648
cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b)
cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

infondato il motivo proposto. Difatti, con valutazione di fatto, incensurabile in
Cassazione, è stata esclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche
della personalità dell’imputato quale risultante dai numerosi precedenti specifici
già riportati.
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente

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