Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14396 del 22/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14396 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPRIO VINCENZO N. IL 06/08/1988
avverso la sentenza n. 2646/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 22/03/2016
41136-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Caprio Vincenzo a mezzo del difensore avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico
ufficiale;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di
legge;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichi ra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spe e i rocessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro (i a il 22 marzo 2016
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE