Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14395 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14395 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZINNA ALESSANDRO N. IL 23/04/1970
avverso la sentenza n. 4032/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 28344/2013
Considerato che:
Zinna Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 18/2/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo
sez. dist. di Bagheria del 22/4/2011, con la quale è stato condannato alla pena
di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 648
cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
della pena ai sensi degli artt. 69 e 133 cod. pen.,
Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame
proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata
dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale
disvalore del fatto, inquadrato nell’ambito dell’art. 648 comma 2 cod. pen.,
avendo preso in considerazione, a tal fine, le modalità della condotta ed i plurimi
e specifici precedenti penali già riportati dall’imputato. Nel ricorso si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è
pervenuto il giudice d’appello con motivazione sintetica, ma congrua ed
esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente
riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074 ). Uniformandosi a tale costante orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
DEPOtilTATA
cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge con riguardo alla determinazione