Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14393 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14393 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO PAOLO N. IL 25/03/1974
avverso la sentenza n. 2524/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28336/2013
Considerato che:

g.

Marino (genedetfo “(ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 22/1/2013, confermativa della sentenza del giudice dell”udienza
preliminare del Tribunale di Marsala del 20/12/2011 con la quale è stato
condannato, ritenuta la continuazione con I reati di cui alla sentenza del giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 4/7/2005 alla pena
complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione ed C 3000,00 di multa per il

l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la
carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti con riferimento alla mancata concessione
delle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai precedenti penali già riportati
dall’imputato ed alle gravi modalità del fatto. E sul punto, conformemente
all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere
sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. Il n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 de 3 n. 11 cod. pen. , chiedendone

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

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