Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14392 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14392 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRABELLI ACHILLE N. IL 01/01/1953
avverso la sentenza n. 915/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 24188/2013
Considerato che:
Mirabelli Achille ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce
sez. dist. di Taranto del 4/10/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di
Taranto del 18/2/2009, con la quale era stato condannato alla pena di anni
cinque di reclusione ed C 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 624, 625
nn. 2 e 7 cod. pen. b) 629 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
illogicità della motivazione della sentenza.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine ai fatto ascrittigli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie, quali la deposizione dei testi., che consentivano di fondare la sicura
attribuibilità del fatto all’imputato. In tal senso si dà atto che è stata accertata la
riconducibilità al ricorrente della condotta materiale del reato consistita
nell’indicare il luogo di ritrovamento del furgone e nel ricevere una ricompensa
per tale ritrovamento. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della
Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n.
47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta
Roma, 28 gennaio 2014