Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14390 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14390 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ANDREIS MASSIMILIANO N. IL 30/05/1972
avverso la sentenza n. 3390/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 23955/2013
Considerato che:
De Andreis Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del
12/12/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Genova del 3/12/2008 con la quale è
stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui alli art. 635 commi 1 e 2
n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen. chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
dell’imputato.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
comma 1, lett. e); deduce l’illogicità della motivazione in relazione al mancato proscioglimento