Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1439 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1439 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Giurastante Emilio, nato a Chieti il 26.1935,
avverso l’ordinanza della Corte d’appello dell’Aquila in data 30.5.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 20.11.2007, il Tribunale di Chieti dichiarò Givastante
Emilio responsabile del reato di ricettazione aggravata dalla recidiva e lo
condannò alla pena di anni 4 di reclusione ed C 4.000,00 di multa.

Data Udienza: 09/01/2014

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello
dell’Aquila, con ordinanza 30.5.2013 dichiarò inammissibile l’impugnazione in
quanto generica.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione in quanto:
1. la Corte territoriale avrebbe rigettato le doglianze senza una ricostruzione
critica dei fatti di causa;
2. sarebbe apodittica l’affermazione di genericità dell’impugnazione

3. la Corte di merito non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’appello in
quanto in sede di contraddittorio avrebbe potuto riesaminare il materiale
probatorio;
4. la censura relativa alla pena andava riesaminata in udienza.

Considerato in diritto

Il ricorso è generico.
Il primo punto è all’evidenza in conferente posto che, pronunziando in
ordine all’ammissibilità dell’appello non doveva ricostruire alcunché ma solo
verificare la specificità dei motivi di appello.
Le doglianze di cui ai restanti punti sono inficiate da genericità poiché non
affrontano la specifica motivazione dell’ordinanza impugnata laddove ha rilevato
la mancanza di specificità dell’appello.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle a mende.

Così deliberato in camera di consiglio il 9.1.2014.

proposta;

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