Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14389 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14389 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GARRITANO PIETRO N. IL 25/10/1954
avverso la sentenza n. 2784/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 23943/13
Considerato che:
Garritano Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze del 18/1/2013, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze del 11/6/2010, dichiarava non doversi procedere per I reati a lui ascritti
ai capi b) e c) perchè estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il reato
di cui al capo a) in mesi otto di reclusione ed C 400,00 di multa., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; deduce
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti, con valutazione di fatto, incensurabile in
Cassazione, è stata esclusa la ricorrenza del danno patrimoniale di speciale
tenuità, facendosi riferimento alla circostanza che il danno cagionato alla persona
offesa era stato già preso in considerazione per concedere l’attenuante di cui
all’art. 648 comma 2 cod. pen. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da
parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260;
Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione