Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14387 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14387 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: .
CAVALLO ANTONIO N. IL 12/08/1982
avverso la sentenza n. 384/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 23926/2013
Considerato che:
Cavallo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce
sez. dist. di Taranto del 17/12/2012, che, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Taranto del 8/10/2008, assolveva lo stesso dal reato ascrittogli al
capo a) confermando nel resto la sentenza impugnata con la quale era stato
condannato alla pena di anni cinque e mesi uno di reclusione ed C 700,00 di
multa per il reato di cui al capo b) art. 629 cod. pen., chiedendone
deduce l’erronea applicazione della legge con riguardo all’utilizzazione del
riconoscimento fotografico effettuato dalla P.G., nonché con riguardo al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3 cod. proc. pen., in quanto fondato su una presunta violazione di legge
non dedotta con i motivi di appello; peraltro dalla lettura della sentenza
impugnata emerge che l’affermazione di responsabilità dell’imputato è stata,
ragionevolmente, fondata su un solido quadro probatorio che poggia sulle
dichiarazioni accusatorie della persona offesa, giudicate attendibili, avendo costui
fornito nell’immediatezza un racconto dettagliato e coerente della dinamica dei
fatti.
Quanto alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
cod. pen., si è fatto riferimento, con valutazione in fatto non censurabile in
Cassazione, alle modalità dei fatti ed all’entità del danno subito dalla vittima.
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 gennaio 2013
D EPOSITATA
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed c) cod. proc. pen.;