Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14386 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14386 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMARTIRE ANTONIO SALVATORE N. IL 17/02/1968
avverso la sentenza n. 581/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 23919/2013
Considerato che:
Lomartire Antonio Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce
sez. dist. di Taranto del 3/7/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Taranto sez.
dist. di Manduria del 20/7/2010, con la quale è stato condannato alla pena di di anni uno di
reclusione ed C 600,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui agli artt. a) 494 cod. pen. b) 81,
485, 477, 482, 61 n. 2 cod. pen. c) 640 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
dell’art. 606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza di motivazione in ordine alla