Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14385 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14385 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUNGI GIANLUCA N. IL 08/06/1971
avverso la sentenza n. 4858/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 23624/2013
Considerato che:
Rungi Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
del 4/10/2012 confermativa della sentenza del Tribunale di Velletri del
14/5/2009 con la quale è stato condannato alla pena anni due e mesi due di
reclusione ed C 330,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui agli artt. a) 81 cpv.
cod. pen., 12 legge n. 192 del 1991 b) 81, 648 cod. pen.; deduce la violazione
di legge e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione

648 cpv. cod. pen..
Risultano manifestamente infondati entrambi i motivi di gravame
proposti: quanto al primo motivo vengono riproposte le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno
considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità,
conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez.4
n.5191 del 29/3/2000, Rv.216473; Sez. 2 n. 19951 del 15/5/2008, Rv.
240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al diniego
dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen., facendosi
correttamente riferimento ad una valutazione complessiva del fatto reato
effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che
rientrano nella fattispecie delittuosa, quali l’utilizzo di tre carte di credito ed il
danno arrecato ai commercianti.
Quanto, poi, al secondo motivo, il giudice di appello ha ritenuto adeguata
la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene perequata
rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le
attenuanti generiche in ragione dell’esistenza di più precedenti penali specifici. E
sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte,
deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).

delle attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art.

Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche
non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364
del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore

emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA