Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14384 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14384 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARTOLOTTA LUCIA N. IL 19/04/1977
avverso la sentenza n. 11/2011 TRIBUNALE di ENNA, del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 23556/2013
Considerato che:
Bartolotta Lucia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna del
18/10/2012, confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Barrafranca del
15/1/2011 con la quale è stata condannata alla pena della multa di C 250,00 per
il reato di cui all’art. 635 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed ancora
violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Nel ricorso, quanto al primo motivo, viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza impugnata non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputata in
ordine al fatto ascrittole; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
testimoniali rispetto alle quali il fascicolo fotografico rappresenta un riscontro.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità
(Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Quanto alla mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del
fatto e delle attenuanti generiche si è fatto riferimento, da un lato,
all’ammontare del danno patrimoniale e da un altro lato alle modalità dell’azione,
circostanze tutte che, sulla base di valutazioni in fatto non censurabili in questa
sede, rendono la pena congrua ed adeguata al fatto accertato.
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
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mancata assoluzione dell’imputata, la violazione di legge nonché la mancanza,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
Il Presidente
Il Consigliere estensore