Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14383 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14383 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAGLIERI LEONARDO N. IL 13/09/1969
avverso la sentenza n. 1955/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Il ricorso costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito
ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di
fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di
prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività
che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e
congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Le censure del ricorrente, pertanto,
risultano inammissibili perchè tendoma provocare un intervento di questa Corte in
sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici
del merito. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata
con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici
di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza
della responsabilità dell’imputato per il reato contestato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con i! provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con sentenza in data 4/12/2012, la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza del Gup
presso il Tribunale di Bari, in data 13/6/2012, che aveva condannato Naglieri Leonardo alla
pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed C. 300,00 di multa per il reato di tentata
rapina impropria in concorso..
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova che avevano portato alla
condanna dell’imputato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA