Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14382 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14382 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIMONTINI GIOVANNI N. IL 22/04/1987
avverso la sentenza n. 3116/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione perchè manifestamente infondati.
In tema di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte
territoriale ha respinto l’analoga richiesta sollevata con i motivi d’appello con una
motivazione congrua e coerente con i principi di diritto ripetutamente affermati da questa
Corte in ordine al carattere plurioffensivo del reato di rapina. In particolare questa Corte ha
statuito che, In tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere
integrale dello stesso nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della
condotta dell’agente in relazione all’interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi,
oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall’azione diretta all’impossessamento della
cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà
individuale della persona offesa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 13/01/2011 Ud. (dep.
22,02j2011) Rv. 249391.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituziona6e nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con sentenza in data 22/4/2013, la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza del Gup
presso il Tribunale di Bari, in data 5/7/2012, che aveva condannato Umontini Giovanni alla
pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed C. 600,00 di multa per più episodi di rapine t in
danno di supermercati.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del
danno.

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