Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14380 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14380 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEO ROSA N. IL 01/06/1957
LEO CARMELO N. IL 18/07/1969
avverso la sentenza n. 823/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Non v’è dubbio che il reato di truffa possa essere integrato dal rilascio di un assegno,
in pagamento della merce acquistata, che si riveli successivamente inesigibile. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 41461 del 23/09/2003 Ud. (dep. 30/10/2003 ) Rv. 227683; Sez. 2, Sentenza n.
6936 del 21/13/1997 Ud. (dep. 10/06/1998 ) Rv. 21109). L’accertamento se le modalità di
acquisto della merce e di rilascio del titolo inesigibile integrino gli artifici e raggiri richiesti
dalla norma per perfezionare il reato di truffa è una questione di fatto, che non può
essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, ove la conclusione raggiunta dai giudici di
merito sia sorretta, come nel caso in esame, da motivazione congrua e logicamente
coerente. La Corte territoriale, respingendo l’appello degli interessati ha accertato i caratteri
in fatto che consentono di qualificare come truffaldina la condotta dei due imputati;
pertanto le conclusioni assunte sono perfettamente coerenti con l’indirizzo giuris rudeNiale
di questa Corte, sopra richiamato. Anche per quanto riguarda il rifiuto delle n dcre la
motivazione sfugge ad ogni censura, avendo la Corte territoriale richiamato i precedenti
specifici di entrambi gli imputati, elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 cod. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il prowedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00) ciascuno

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con sentenza in data 25/2/2013, la Corte di appello di Lecce, confermava la sentenza del
Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Manduria, in data 9/12/2008, che aveva
condannato Leo Rosa e Leo Carmelo alla pena di mesi dieci di reclusione ed C. 200,00 di
multa per il reato di truffa, applicata ad entrambi la contestata recidiva.
Avverso tale sentenza propongono un comune ricorso entrambi gli imputati deducendo
violazione di legge e vizio della motivazione in relazione a ritenuta sussistenza degli
estremi del reato di truffa e dolendosi del diniego dell eneric e.

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