Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1438 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1438 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna,
nei confronti di:
Calì Antonio, nato a Piazza Armerina il 27.12.1993;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Enna, in data 2.8.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Elisabetta
Cesqui, il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata
con rinvio.

Ritenuto in fatto

Con decreto in data 11.7.2013, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna dispose il sequestro probatorio della patente di guida dica

Data Udienza: 09/01/2014

i

Antonio, indagato per i reati di truffa aggravata e falso in certificazione
amministrativa, siccome rilasciata a seguito della produzione di un falso
certificato medico a firma apocrifa del dott. Fabio Gaudioso.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il
Tribunale di Enna, con ordinanza del 2.8.2013, la accolse ed ordinò la
restituzione di quanto sequestrato.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Enna deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale

ha disposto il sequestro ritenendo necessario l’esame analitico delle pratiche e
valutazioni tecniche non demandabili al Collegio. Inoltre il Tribunale, pur
ritenendo la sussistenza di indizi di falsità del certificato sulla scorta delle
dichiarazioni del dott. Gaudioso, ha dissequestrato la patente, non considerando
che il certificato è un presupposto per il rilascio della patente.

Considerato in diritto

Il ricorso può essere esaminato solo in relazione alla dedotta violazione di
legge, non essendo consentita, in materia di misure cautelari reali, la deduzione
del vizio di motivazione
In punto di violazione di legge è fondato.
Deve essere ricordato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in
tema di sequestro, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare
da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in
anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della
persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma
deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella
legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi
di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Cass. Sez. Un. sent. n. 7 del
23.2.2000 dep. 4.5.2000 rv 215840).
Infatti In tema di sequestro non è necessario valutare la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi
delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di
reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa. (In questo senso, in tema di
sequestro preventivo, si è già espressa questa Corte, Sez. 6, con sent. n. 2672
del 9.7.1999 dep. 5.8.1999 rv 214185).
Non è perciò necessario che la motivazione riguardi l’attribuibilità del reato
alla persona nei cui confronti è operato il sequestro probatorio, essendo evidente
che tale sequestro può colpire anche beni di soggetti estranei al reato, ove
ricorrano le esigenze connesse all’accertamento dei fatti.
2

Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che sulla scorta delle dichiarazioni
del dott. Gaudioso era ipotizzabile la falsità del certificato medico, presupposto
per il rilascio della patente di guida.
Le valutazioni ulteriori del Tribunale in punto di indizi di responsabilità
dell’indagato in ordine al reato ascrittoli sono superflue ed illegittima la decisione
di dissequestro.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo/esame.

Così deliberato il 9.1.2014.

Tribunale di Enna per nuovo esame.

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