Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14379 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14379 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRARO CARMINE N. IL 30/12/1955
avverso la sentenza n. 10841/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 28/01/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30/1/2013, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Gup
presso il Tribunale di Napoli, in data 242012, che aveva condannato Ferrar() Carmine alla
pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed C. 3.000,00 di multa per il reato di riciclaggio di
autoveicoli.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia
deducendo violazione di legge ed assenza della motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici. Il ricorrente si duole genericamente di violazione di legge e di
motivazione di stile senza minimamente specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono tali doglianze, incorrendo così nel vizio di aspecificità che porta
all’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comrna 1, lett. c) cod. proc. pen.,
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
CONSIDERATO IN DIRITTO