Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14377 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14377 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TINNIRELLO DANIELE N. IL 04/08/1977
avverso la sentenza n. 4097/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29/3/2013, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del
Tribunale di Palermo, in data 3/5/2012, che aveva condannato Tinnirello Daniele alla pena di
mesi sei di reclusione ed C. 400,00 di multa quale aumento per la continuazione per altro
reato più grave già giudicato con sentenza irrrevocabile.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente dolendosi genericamente
del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici. Il ricorrente si duole genericamente di non aver ottenuto il
minimo assoluto della pena, senza considerare che la pena è stata comminata in aumento
rispetto a precedente condanna passata in giudicato e senza minimamente specificare le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono tali doglianze, incorrendo così nel
vizio di aspecificità che porta all’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comma 1,
lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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