Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14374 del 22/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14374 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
URSO MASSIMILIANO N. IL 12/07/1976
avverso la sentenza n. 1965/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 22/03/2016
40883/15
Motivi della decisione
L’imputato Massimiliano URSO ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 6.2.2014,
appellata dall’imputato, che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 385 c.p. e
condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione all’omessa considerazione della istanza
di riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis c.p.,
richiesta in via subordinata dalla difesa all’udienza del 29.4.2015.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capo i
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato non essendovi obbligo da parte del
giudice a rispondere ad istanze – come quella nella specie – del tutto genericamente proposte.