Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14370 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14370 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERROL PAOLO N. IL 27/06/1979
avverso la sentenza n. 1274/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
I primi due motivi devono ritenersi inammissibili, atteso che, pur denunciando
formalmente violazione di legge e vizi della motivazione, costituiscono, con tutta evidenza,
reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di
appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo
esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute
idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto,
come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nel caso di specie la Corte ha specificamente motivato in ordine all’assenza di elementi di
prova che consentissero di derubricare il fatto nell’ipotesi di furto ed in ordine
all’impossibilità di applicare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Quanto al’eccepita
prescrizione, nessuna motivazione era dovuta dalla Corte, trattandosi di eccezione
manifestamente infondata in quanto il termine decennale di prescrizione non è ancora
maturato.
provvedimento che dichiara
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituziona;e nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con sentenza in data 20/12/2012, la Corte di appello di Catanzaro, confermava — quanto alla
responsabilità-la sentenza del Tribunale di Cosenza, in data 13/4/2012, che aveva condannato
Ferrol Paolo alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di ricettazione di un assegno
bancario, applicando la pena pecuniaria (€.400,00) omessa dal primo giudice.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato dolendosi della mancata derubricazione
del fatto nel reato di furto, della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
cod. pen. e della omessa motivazione in ordine all’eccepita prescrizione del reato.

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