Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14369 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14369 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO AURELIO N. IL 30/11/1994
avverso la sentenza n. 1590/2015 TRIBUNALE di PALERMO, del
07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 22/03/2016

40627/15 RG

Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha applicato a Aurelio DI
BENEDETTO, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’
art. 385 c.p. ascrittogli.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
– con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), rientrando tra le questioni che – con
la proposizione del rito alternativo ex art. 444 c.p.p. – formano oggetto di implicita rinuncia,
anche quelle correlate alla valutazione del fatto nell’ambito dell’art. 131bis c.p..

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Ca oz

Il Pre dente

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo – al di là della serie di articoli di legge evocati – omessa motivazione in ordine alla
applicabilità dell’art. 131 bis c.p..

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