Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14366 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14366 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAS SOLI GIANMARCO N. IL 21/08/1992
avverso la sentenza n. 966/2015 TRIBUNALE di GROSSETO, del
07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 22/03/2016

40560/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Grosseto ha applicato a Giarytmarco
MASSOLI, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art.
385 c.p. ascrittogli.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
– con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo se non genericamente ed in fatto
– alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra
le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), risultando
effettuato secondo i parametri richiesti il giudizio ex art. 129 c.p.p..

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Pre dente

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo vizio della motivazione in relazione alla omessa congrua motivazione sulla
insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., emergendo l’insussistenza
dell’elemento psicologico del reato.

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