Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1436 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1436 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Spedalieri Salvatore, nato a Paternò il 3 febbraio 1990,
avverso l’ordinanza, in data 7 maggio 2012, del Tribunale di Catania, sez. Riesame, n. 451/2012;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso,
che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Spedalieri Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in
data 7 maggio 2012, del Tribunale di Catania, sez. Riesame, n. 451/2012 con la
quale è stato rigettato l’appello avverso il rigetto da parte della Corte d’appello di
Catania, in data 13 marzo 2012, della istanza di sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606 lett.e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione. Violazione dell’art. 606 lett. b)
c.p.p., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.
275 comma 3 c.p.p.

I

Lo Spedalieri chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione

Data Udienza: 16/11/2012

alla dedotta impossibilità da parte del Tribunale del riesame di valutare positivamente la richiesta fruizione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari,
soprattutto in relazione al comportamento processuale del ricorrente , della sua
incensuratezza e della concessione della misura richiesta al coimputato concorrente nella stessa azione criminosa. In realtà il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei parametri legislativi fissati per la scelta della misura custodiale più adeguata; la prognosi infausta, in ordine al futuro comportamento del
ricorrente, si baserebbe erroneamente sulla condotta tenuta al momento della

contesto familiare in cui è inserito Io stesso ricorrente. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Tribunale ha spiegato con coerenza logico giuridica le ragioni in base
alle quali devono ritenersi tuttora sussistenti le esigenze cautelari in ordine ai reati contestati, anche in considerazione della insussistenza di sopravvenienze significative in grado di incidere, in senso favorevole all’indagato, sulle esigenze
cautelari delibate e riconosciute già con un precedente provvedimento di rigetto
dello stesso TDL in data 21 febbraio 2012.
Correttamente la figura dello Spedalieri è stata inserita all’interno di un
quadro di elementi probatori che devono essere valutati non in maniera frazionata, ma complessivamente, al fine di una ricostruzione quanto più attendibile
della vicenda criminosa in esame, che si compone di due imputazioni gravi a cominciare dalla rapina. Il tribunale, nella valutazione degli elementi posti a base
della sua decisione, procede necessariamente allo scrutinio delle gravi modalità
del fatto, anzi della particolare efferatezza, in ragione delle quali ha riportato una
condanna, nonostante la sua giovane età , a sei anni di reclusione. Tali considerazioni sono tutte puntualmente elencate nell’ordinanza in questione. E il collegio
sottolinea proprio come tali circostanze facciano ritenere al Tribunale ancora
concreta ed attuale la pericolosità dello Spedalieri, anche alla luce della doppia
sentenza di condanna conforme. Tali elementi sono apparsi idonei al tribunale a
rendere possibile una recidivanza dell’attività criminosa e comunque
dell’insufficienza del regime degli arresti domiciliari in relazione alla spontanea
osservanza delle relative prescrizioni. Peraltro l’insufficienza del profilo dedotto
rispetto alla decorrenza del tempo trascorso in carcere appare correttamente
motivato anche alla luce del riferimento del principio affermato dalle SS.UU., secondo il quale “il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche e-

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commissione del fatto, e che non terrebbe conto del tempo trascorso e del buon

sigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a
fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il
principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n.
16085 del 31/03/2011 – dep. 22/04/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324), come è avvenuto nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che sarebbe
illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusi-

in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza
e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l’applicazione. (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 – dep. 22/04/2011,
P.M. in proc. Khalil, Rv. 249323). Anche la diversità della qualità della misura
applicata al concorrente è stata logicamente spiegata oltre che in base al diverso
comportamento processuale, anche in relazione alla diversità qualitativa del ontributo offerto per la commissione del reato.
Alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare
l’iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1° ottobre 2008 n. 38803). La Corte non

deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio
2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).
Nella specie, lo Spedalieri si limita a riproporre una lettura degli elementi
di fatto posti già a base del precedente provvedimento di rigetto, valorizzando in
modo esponenziale, gli aspetti favorevoli, che, in ogni caso, non sono stati sufficienti a far irrogare una pena inferiore ai sei anni di reclusione. Appare evidente
che queste doglianze danno luogo a censure che non possono trovare ingresso
nel giudizio di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inam-

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vamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura

missibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara l’inammissibilità del ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro mille , visti i profili di colpa emergenti dal ricorso stesso, in favore
della Cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000 0 alla Cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell’a

94 disp. att. C.p.p.

Così de ‘o in Roma, nella camera di consiglio del 16 nov br 2012.
Consigliere estensore
(dotijjvan Diotall r)

Si comunichi alla cancelleria ai sensi dell’art. 94 disp.att. c.p.p.

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