Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1436 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1436 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Bonanno Giuseppe Giovanni, nato a Catania il 25.4.1973,
avverso il decreto della Corte d’appello di Milano in data 6.5.2013
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

ritenuto in fatto

1. Con decreto del 14.2.2012 la Corte di Appello di Milano, a seguito di
appello del proposto Bonanno Giuseppe Giovanni, confermava il decreto emesso
dal Tribunale di Milano Sezione Autonoma per le misure di prevenzione in data
15.7.2011 con cui veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza

Data Udienza: 09/01/2014

speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per tre anni nei
confronti del predetto Bonanno Giuseppe Giovanni e disposta la confisca di beni
immobili e mobili allo stesso riconducigli.

2. A seguito di ricorso proposto, tramite il difensore, da Bonanno Giuseppe
Giovanni, la Corte Suprema di cassazione, Sezione 6^ penale, con sentenza n.
47533 del 20.11.2012, dep. 6.12.2012, annullava il decreto impugnato e
rinviava per nuova deliberazione alla Corte di Appello di Milano.

Affermava la sentenza di annullamento che il decreto impugnato aveva
eliso la valenza favorevole della riabilitazione decretata da due decreti del 2010
assumendo, contrariamente da quanto è dato leggere dallo stesso decreto del
4.11.2010, che la riabilitazione non aveva tenuto conto della condanna del
18.11.2002. Inoltre non assolveva l’obbligo di motivazione il generico richiamo al
principio giurisprudenziale circa l’autonomia del processo penale rispetto alle
valutazioni proprie della sede di prevenzione, a fronte dell’esclusione della stessa
ipotesi associativa e dell’affermata estraneità di Bonanno a due rapine, non
avendo questi partecipato a riunioni preparatorie ne tenuto contatti diversi da
quelli con il fratello, spiegabili in quanto naturali.
Riteneva assorbito nella decisione ogni ulteriore motivo.

3. Con decreto in data 6.5.2013 la Corte d’appello di Milano, quale giudice
di rinvio, confermava il decreto 15.7.2011 del Tribunale di Milano, fatta
eccezione per la confisca della quota di metà dell’immobile sito in Catania via
Acireale n. 50 della quale disponeva la restituzione a Bonanno Luca.

4. Ricorre per cassazione, tramite il difensore, Bonanno Giuseppe Giovanni
deducendo:
1. violazione di legge in relazione all’art. 627 comma 3 cod. proc. pen., agli
artt. 1 e 3 legge n. 1423/1956, 1 e 2 legge n. 575/1965 e 125 cod. proc.
pen. in ordine alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione all’attualità della pericolosità sociale ai fini
dell’applicazione della misura di prevenzione personale; il Giudice di rinvio
avrebbe disatteso le indicazioni ed i principi enunciati nella sentenza di
annullamento con rinvio, confermando la misura personale alla stregua
degli elementi già cassati e cioè:
a)

le dichiarazioni di Messina Santo peraltro solo come citate dal

Procuratore generale della Repubblica e non meglio identificate;
b) contatti generici e mai riscontrati tra Bonanno, fratello e coimputati;
c) la comunicazione di notizia di reato relativa a simulazione di reato;
2

a tali elementi sarebbe stato attribuito un significato che non tiene conto
del materiale probatorio raccolto nel processo di cognizione, essendo
stato Bonanno ritenuto estraneo ai fatti; si sarebbe in presenza, oltre che
della violazione dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. di travisamento dei
fatti; in particolare il Giudice di rinvio avrebbe trascurato l’indicazione
secondo la quale l’applicazione di misura di prevenzione non può fondarsi
su mere ipotesi ma deve essere ancorata a specifici elementi sintomatici;
nelle pagine da 12 a 18 del decreto impugnato la Corte territoriale, nulla

concreta di Bonanno Giuseppe Giovanni dai seguenti elementi:
a) dichiarazioni antecedenti e parziali di Messina Santo contraddette da
più recenti e complete dichiarazioni rese dallo stesso soggetto;
b) un inesistente incontro tra i fratelli Bonanno e D’Aluiso Cristian;
c) una diversa chiave di lettura delle dichiarazioni del collaboratore
Gottardi, che aveva scagionato Bonanno ed accusato gli altri imputati;
d) la già richiamata c.n.r. a carico di Macchioni Pierluigi; con riferimento
alle dichiarazioni di Messina la Corte d’appello si è riferita a verbali
riassuntivi di dichiarazioni spontanee e dell’interrogatorio di garanzia
(quando ancora Messina non collaborava), anziché a quelle rese al P.M. il
15.12.2010 allorché Messina decise di collaborare, che per stessa
ammissione del provvedimento impugnato, non contengono specifiche
accuse contro Bonanno Giuseppe Giovanni, riferendosi invece a Bonanno
Francesco e sono state ritenute credibili in sede di giudizio abbreviato;
Messina aveva chiarito che l’incontro di D’Aluiso per la consegna di un
telefonino “dedicato” era avvenuto con Bonanno Francesco e non con il
proposto; ciò sarebbe peraltro confermato dall’analisi delle celle
telefoniche; quanto alla riunione preparatoria delle rapine del 2.11.2009,
non solo la stessa non è stata riferita da Messina nell’interrogatorio del
15.12.2010, ma sarebbe stata esclusa nell’ordinanza di custodia che ha
indicato un incontro tra Bonanno Francesco, D’Aluiso Cristian e Montalto
Alessandro presso la pasticceria di Bonanno Francesco, conformemente a
quanto risulta dalla nota 28.9.2010 della polizia giudiziaria; nel ricorso
(alle pagine da 14 a 17) sono poi trascritte le parti delle dichiarazioni di
Messina che si riferiscono a Bonanno Giuseppe Giovanni; quanto
all’incontro 21.3.2010 fra i fratelli Bonanno e D’Aluiso Cristian la sua
inesistenza sarebbe desumibile anche dalla annotazione di P.G. che la
riferiva (allegata al ricorso); la presenza delle auto della moglie di
D’Aluiso in Cusago via Geni è spiegata dal fatto che ivi abita la sorella
della stessa; la presenza in direzione Cusago dell’auto di Bonanno

innovando rispetto al decreto annullato, desume la pericolosità attuale e

Francesco è spiegata dal fatto che si recava dal fratello Bonanno Giuseppe
Giovanni che si trovava a casa dei genitori della compagna; gli orari
chiarirebbero che nessun incontro vi è mai stato; quanto alle dichiarazioni
di Gottardi lo stesso ha sempre scagionato Bonanno Giuseppe Giovanni;
sarebbe manifestamente illogica la motivazione laddove intende trarre
alla comunicazione di notizia di reato a carico di Macchioni elementi per
fondare l’attuale pericolosità di Bonanno, neppure indagato; i precedenti
sono risalenti ed erano intervenute riabilitazioni;

2. violazione di legge in relazione agli artt. 2 ter legge n. 575/1965 e 125
cod. proc. pen. in ordine alla mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in relazione all’applicazione della misura di
prevenzione patrimoniale; non sarebbero state considerate le allegazioni
difensive; l’appartamento sito in Milano via Torricelli n. 8, appartenente
alla famiglia del proposto fin dal 1985, è stato acquistato da Bonanno da
Contarino Lucio (figlio di primo letto della madre di Bonanno), tramite la
madre, senza reale pagamento del prezzo; la Corte territoriale ha ritenuto
superfluo acquisire le dichiarazioni del fratellastro e della madre e
verificare il mancato pagamento del prezzo, a fronte del rogito,
nonostante la smentita della madre; l’immobile sito in Milano via Quarto
Cagnino n. 34 fu acquistato con un mutuo; la Corte d’appello ha ritenuto
che le rate del mutuo fossero state pagate con denaro di provenienza
illecita e ingiustificata per effetto del consistente incremento del volume
d’affari della società Matis acquistata dal fratello Antonino; sul conto
corrente n. 10355 intestato al proposto sono confluite solo le somme
percepite dalla società Matis per l’attività svolta; la provenienza sarebbe
perciò lecita; quelle della Corte territoriale sarebbero ipotesi o illazioni;
sarebbe illogica la motivazione relativa alla restituzione della Matis S.r.l.
al fratello Antonino; difetterebbe comunque la sproporzione fra le rate
pagate e le disponibilità di Bonanno; in ordine all’immobile sito in Catania
via Acireale 50, il Tribunale aveva ritenuto la sproporzione solo
sull’assunto che anche la metà intestata a Bonanno Luca fosse stata
pagata dal proposto; una volta esclusa tale circostanza ed ordinata la
restituzione a Bonanno Luca della metà dell’immobile, anche l’altra metà
avrebbe dovuto essere restituita a Bonanno Giuseppe Giovanni; quanto
all’imbarcazione Mira 43 in leasing, non vi sarebbe sproporzione fra il
reddito del proposto ed il leasing dell’imbarcazione siccome non
acquistata nuova ma facente capo alla società Rent for Pleasure, di cui
aveva acquistato le quote; quanto alla simulazione di reato (a carico di

4

soggetto diverso dal proposto) l’eventuale indennizzo per il furto
dovrebbe essere corrisposto alla Comifin S.p.A.
Al ricorso è allegata la documentazione specificamente indicata nello
stesso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti e

In tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla
violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sicché il controllo del
provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi
esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali,
imposti per l’applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale
ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente. (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 19598 in data 8.4.2010 dep. 24.5.2010 rv 247514; conf. Sez. 6,
Sentenza n. 35240 del 27/06/2013 dep. 21/08/2013 Rv. 256263).
Nel caso in esame non vi è mancanza o apparenza di motivazione, pertanto
il motivo di ricorso deve essere valutato solo sotto il profilo della violazione di
legge, nel senso dell’inosservanza dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. o delle
disposizioni sulle misure di prevenzione.
I punti sui quali è intervenuto l’annullamento con rinvio erano i seguenti:
1. “la Corte territoriale – provocando un profilo di carenza di motivazione
sull’argomento azionato dalla difesa – ha eliso la valenza favorevole della
riabilitazione decretata nel 2010 allorquando assume, contrariamente da
quanto è dato leggere dallo stesso decreto del 4.11.2010, che la stessa
non ha tenuto conto della condanna del 18.11.2002”;
2. “Ma quel che più rileva, non assolve l’obbligo – rispetto alla specifica
doglianza difensiva sul punto che ha insistito sulla documentata completa
estraneità del Buonanno alla ultima vicenda associativa – il generico
richiamo al principio giurisprudenziale circa l’autonomia del processo
penale rispetto alle valutazioni proprie della sede prevenzionale, rispetto
a quella che – come ha riconosciuto lo stesso P. G. – risulta essere la
vicenda centrale sulla quale si fonda la misura di prevenzione a carico del
ricorrente e che ha visto – da un lato – l’esclusione della stessa ipotesi
associativa e – dall’altro – l’affermata estraneità del Buonanno dalle due
rapine, non avendo questi né partecipato a riunioni preparatorie né
tenuto contatti diversi da quelli – naturali ed ovvi – con il fratello”.

manifestamente infondato.

Quanto al primo punto, l’articolata ricostruzione operata dal giudice di
rinvio rispetto alla ritenuta partecipazione di Bonanno Giuseppe Giovanni al
gruppo di soggetti che organizzava le rapine, comporta l’assorbimento in tale
ricostruzione della rilevanza della riabilitazione nel secondo punto, del resto
ritenuto decisivo nella sentenza di annullamento con rinvio (“Ma quel che più
rileva”).
In ordine al secondo punto il giudice di rinvio ha affermato che Messina
Santo Massimo, nell’interrogatorio reso al P.M. il 15.12.2010, dopo aver ribadito

quanto dichiarato nei precedenti interrogatori, aveva dichiarato che gli incontri a
cui partecipavano Bonanno Franco, Bonanno Giuseppe, Cristian e Montalto si
tenevano presso la il bar dei Bonanno o nell’ifficinba dei Montalto, ove egli
forniva le informazioni per le rapine (p. 7 decreto impugnato). Sono inoltre
richiamati gli altri elementi indiziari posti a base del giudizio di pericolosità e
segnatamente che le dichiarazioni di Gottardo che scagionavano Bonanno
Giuseppe erano smentite da un’intercettazione di conversazione fra Gottardi e la
moglie (p. 8 e 9 decreto impugnato).
A fronte di tali argomenti il primo motivo di ricorso da un lato prospetta
una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in questa sede e dall’altro
ipotizza il travisamento del contenuto di atti processuali, che rientra nel novellato
art. 606 lettera e cod. proc. pen., cioè nel vizio di motivazione non deducibile in
materia di procedimento di prevenzione.
Peraltro la Corte d’appello ha espressamente trattato le doglianze difensive
in proposito, disattendendole con motivazione che non è né carente né
apparente (p. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 decreto impugnato)

2. Il secondo motivo di ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti dal
momento che svolge censure di merito e deduce manifesta illogicità della
motivazione, non consentiti in questa sede.
Quanto all’immobile sito in Milano via Torricelli n. 9 la Corte territoriale ha
ritenuto di privilegiare l’affermazione contenuta nel rogito circa l’avvenuto
pagamento del prezzo, rispetto alle dichiarazioni di congiunti. Si tratta di
apprezzamento di merito motivato in modo non apparente (p. 18 e 19 decreto
impugnato).
Quanto al pagamento delle quote del mutuo acceso per l’acquisto
dell’immobile sito in Milano via Quarto Cagnino n. 34 il giudice di rinvio ha
ritenuto che l’incremento del volume d’affari della società Matis fosse
conseguenza dell’immissione di capitali di provenienza illecita, anche in ragione
dell’acquisto senza pagamento di corrispettivo e della lucrosa cessione (p. 19, 20
e 21 decreto impugnato).
6

Si tratta di valutazione di merito rispetto alla quale nel motivo di ricorso si
deduce la illogicità della motivazione, motivo non consentito in tema di misure di
prevenzione.
Quanto all’immobile sito in Catania via Acireale n. 50 la Corte territoriale ha
ritenuto comunque non giustificata la provenienza delle somme erogate da
Bonanno Giuseppe Giovanni in quanto la vendita dell’autorimessa da cui si
assumeva provenissero era di due anni antecedenti (p. 21, 22 e 23 decreto
impugnato).

proposto la provenienza illecita è stata desunta da quanto già argomentato per
la società Matis (p. 23 e 24 decreto impugnato).
Anche per quanto attiene alla confisca del diritto di credito relativo al
contratto di leasing inerente l’imbarcazione il giudice di rinvio ha ravvisato la
provenienza illecita del denaro in quanto erogato dalla Matis (p. 24 decreto
impugnato).
Ancora una volta le censure svolte su tali punti sono di merito e di illogicità
della motivazione, come tali inammissibili.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammend

Così deliberato in data 9.1.2014.
Il Consigliere estensore
Piercamillo Davi so

In ordine alla confisca del saldo attivo del conto corrente intestato al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA