Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14353 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14353 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALLOTTI SIMONE N. IL 29/12/1981
avverso la sentenza n. 3929/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 28/01/2014
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Il ricorso costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito
ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di
fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di
prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività
che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e
congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie la Corte territoriale,
pur richiamando per relationem la sentenza di primo grado ha fornito una risposta ai
principali argomenti della difesa, sia in punto di accertamento del furto di energia elettrice
che in punto di sussistenza della ricettazione. È il caso di aggiungere che la sentenza di
secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, pronunciata in prime cure, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in
maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento
dell’imputato nella commissione dei reati ritenuti a suo carico.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(millei00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Con sentenza in data 9/7/2012, la Corte di appello di Palermo, confermava la condanna inflitta
a Cavallotti Simone dal Tribunale di Termini lmerese per i reati di ricettazione e furto di
energia elettrica ma riduceva la pena rideterminandola in anni due di reclusione ed €.300,00
di multa per il reato di ricettazione ed in anni uno di reclusione ed €. 250,00 di multa per il
reato di furto.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione in
relazione all’accertamento del reato di furto di energia elettrica ed alla sussistenza del reato
di ricettazione.