Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14350 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14350 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABATE RAFFAELE N. IL 27/12/1955
avverso la sentenza n. 539/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26/10/2012, la Corte di appello di Salerno, previa revoca della confisca
dell’autovettura in sequestro, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 20
ottobre 2008 che aveva condannato Abate Raffaele alla pena di anni tre di reclusione ed C.
600,00 di multa per il reato di rapina.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato dolendosi che i giudici avevano fatto una “mele
valutazione delle prove testimoniali.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Le censure dedotte sono generiche, il ricorrente non specifica in cosa consistano i
vizi della motivazione. Pertanto il ricorso è inammissibile perchè aspecifico e perchè —
sostanzialmente — tende a provocare una nuova valutazione delle prove non consentita nel
giudizio di legittimità in quanto la S.C. non può intervenire in sovrapposizione argomentativa
rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici del merito.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzion&e nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(milleA)0).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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