Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1435 del 17/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1435 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PREDOI MIHAI N. IL 13/02/1972
avverso la sentenza n. 1428/2013 TRIBUNALE di BOLZANO, del
14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 17/02/2015

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 14 novembre 2013 il Tribunale di Bolzano
applicava – ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. – a Predoi Mihai la pena di anni
uno e mesi sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa in relazione alla
contestazione del delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina (art.
12 co.1 d.lgs. n.286 del 1998) descritto nella imputazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – con personale

in riferimento alla ritenuta recidiva, contenuta nell’accordo con incidenza di mesi
sette di reclusione ed euro 15.000,00 di multa.
Si rappresenta, sul punto, che l’unica condanna a tal fine rilevante era stata
inflitta per il reato di cui all’art.6 co.3 d.lgs. 286 del 1998, che risulta – secondo il
ricorrente – abrogato in virtù di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa
Corte. Non poteva, pertanto, disporsi l’aumento per la recidiva, anche a volerla
ritenere esclusivamente specifica e non reiterata nè infraquinquennale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Ed invero, al di là della natura giuridica dell’istituto dell’applicazione della pena
su richiesta, fondato sull’accordo delle parti relativo ai criteri di determinazione
della pena, non è esatto ritenere che il reato di cui all’art. 6 d.lgs. n.286 del
1998 sia stato integralmente oggetto di aboliti° criminis.
La riformulazione della norma avvenuta nel 2009, come precisato da Sez. U. n.
16453 del 24.2.2011, ha comportato una ricaduta in termini di ‘restrizione’
dell’area di punibilità ai soli stranieri regolarmente soggiornanti.
Ciò posto, la scelta processuale di definire il procedimento con applicazione della
pena ha comportato una rinunzia della parre alla verifica della avvenuta
produzione – o meno – dell’effetto abrogativo in rapporto alla condizione vissuta,
all’epoca, dall’imputato.
L’aumento di pena ricollegato alla recidiva è stato inoltre calcolato in rapporto
alla ipotesi normativa di cui all’art. 99 co.2 (rientra nei limiti ditale norma) e non
può pertanto ritenersi sussistente un vizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

2

sottoscrizione – Predoi Mihai deducendo erronea applicazione della legge penale

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.500,00 a favore della cassa delle

Così deciso il 17 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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