Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1435 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1435 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Genova nel procedimento a
carico di Salidu Bruno, n. il 10.9.41 a Carbonia (CA);
avverso l’ordinanza del 23-24.7.13 del Tribunale di Genova, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carmine Stabile, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del Salidu – Avv.ti Ezio Audisio e Luigi Tartaglino -, che hanno
concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23-24.7.13 il Tribunale di Genova, sezione riesame, rigettava
l’appello del PM presso il Tribunale di Savona contro l’ordinanza con cui il GIP
di tale Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione degli arresti
domiciliari nei confronti di Salidu Bruno per il delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p.,
accogliendola solo limitatamente al reato p. e p. ex art. 644 commi 4 0 e 5 0 n. 4
c.p.

Data Udienza: 13/12/2013

2

Questi i fatti: verso la fine del 2007, tramite l’intervento del Salidu, Andrea
Nucera, amministratore della S.r.l. Marea Neagra, otteneva dalla UNICREDIT
Bank un finanziamento di 40 milioni di curo per l’acquisto di terreni in Romania;
a sua volta la Marea Neagra, conseguita la prima franche (di euro 14.000,00) di
tale finanziamento, la girava ad una propria controllata, la SC Management in
Romania. Il 21.12.07 la S.r.l. Marea Neagra acquistava per 13,7 milioni di euro i
terreni in Romania, che risultavano di proprietà dello stesso Nucera e dei suoi soci

inferiore a quello — gonfiato — che era stato dichiarato alla banca nella pratica di
finanziamento, con conseguente inganno ai danni dell’istituto di credito. Subito
dopo l’acquisto dei terreni, parte della somma versata rientrava nell’esclusiva
disponibilità del Nucera, che a sua volta — il 27.12.07 – versava presso la filiale di
Lugano della Banca Popolare di Sondrio 1,3 milioni di euro al Salidu (attraverso
bonifico effettuato ad una società fiduciaria a lui riconducibile) come
contropartita per aver egli “oliato” i meccanismi della UNICREDIT Bank, somma
considerata dai giudici di merito come usuraria rispetto al prestito erogato. Il
Salidu, dal canto suo, della predetta somma di 1,3 milioni di euro prelevava in
contanti 10.000,00 euro, trasferiva un milione di euro su un altro c/c sempre
presso la filiale di Lugano della Banca Popolare di Sondrio (c/c il cui beneficiario
economico risultava essere lo stesso Salidu) e trasferiva ulteriori 170.000,00 euro
sul c/c intestato ad altra società a lui riconducibile (la EUROFINANCE).
Ricorre il PM presso il Tribunale di Savona contro l’ordinanza dei giudici del
riesame, di cui chiede l’annullamento per violazione e falsa applicazione dell’art.
648 bis c.p., nonché per vizio di motivazione, essendo stato respinto l’appello
sull’erroneo presupposto della mancanza di prova della consapevolezza, da parte
del Salidu, dello stato di dissesto della società — la S.r.l. Marea Neagya – da cui
proveniva la somma da lui ricevuta, società poi dichiarata fallita nel 2012, pur
trattandosi — obietta il PM ricorrente — di circostanza fattuale irrilevante ai fini
della configurabilità del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p., il cui elemento
soggettivo richiede solo la generica consapevolezza della provenienza delittuosa
del denaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è infondato.

Adriana Pascu e di suo marito Giancarlo Vigo, terreni il cui valore era largamente

3

Dall’ordinanza impugnata si evince che a carico del Salidu è stata ravvisata
l’ipotesi della mediazione usuraria di cui al co. 2° dell’art. 644 c.p., aggravata ai
sensi del co. 5° n. 4 stesso articolo, mediazione usuraria che ha procurato al
Salidu la somma di 1,3 milioni di euro che poi ha cercato di occultare
distribuendola in più c/c di cui egli stesso era il beneficiario economico.
Si tratta, secondo l’impostazione accusatoria, dell’importo preteso dal Salidu per
far si che UNICREDIT Bank erogasse il finanziamento di 40 milioni di euro in

Rebus sic stantibus, la somma ricevuta dal Salidu (1,3 milioni di euro) quale
compenso usurario per la mediazione da lui svolta affinché UNICREDIT Bank
erogasse il finanziamento chiestole dall’amministratore della S.r.l. Marea Neagra
si configurerebbe come profitto del reato di cui al co. 2° dell’art. 644 c.p.
Ne consegue che il reato di mediazione usuraria non può fungere da delitto
presupposto di quello p. e p. ex art. 648 bis c.p., trattandosi di reati ascritti al
medesimo autore (cioè al Salidu), il che ovviamente contrasta con la clausola di
esclusione che caratterizza la fattispecie del riciclaggio come prevista nel nostro
ordinamento.
Proseguendo oltre, va ricordato che nella propria ordinanza il GIP ha escluso il
riciclaggio da parte del Salidu in quanto costui concorre a pieno titolo con il
Nucera nel delitto di ricorso abusivo al credito commesso nel momento in cui il
secondo ha chiesto a UNICREDIT Bank l’erogazione del finanziamento di cui s’è
detto. Il dolo di concorso è stato desunto dal fatto che il Salidu sarebbe stato
consapevole dello stato di decozione della S.r.l. Marea Neagra; se non lo fosse
stato — ha chiosato il GIP -, sarebbe mancato, oltre al suo concorso nel delitto di
ricorso abusivo al credito, anche il dolo del reato di cui all’art. 648 bis c.p.
Secondo il PM ricorrente, l’importo di 1,3 milioni di euro ricevuto dal Salidu
altro non era che una tangente per ottenere lo sperato finanziamento e comunque
derivava sia dal delitto di truffa commesso ai danni di UNICREDIT Bank (poi da
qualificarsi come ricorso abusivo al credito dopo il fallimento della S.r.l. Marea
Neagra) sia dal delitto di appropriazione indebita commessa dal Nucera ai danni
della società di cui era amministratore, delitto poi assorbito in quello di bancarotta
per distrazione dopo il fallimento della società (cfr., ex aliis, Cass. Sez. V n.
37298 del 9.7.10, dep. 19.10.10).

favore della S.r.l. Marea Neagra.

4

L’impugnata ordinanza ha escluso la configurabilità del delitto p. e p. ex art.
648 bis c.p. non per difetto dell’elemento oggettivo, ma per carenza di prova di
quello soggettivo in relazione alla consapevolezza, da parte del Salidu, dello stato
di decozione della S.r.l. Marea Neagra.
Ex art. 619 c.p.p. la motivazione del gravato provvedimento va invece corretta
come segue.
Allo stato, quel che manca nella ricostruzione fattuale proposta dal PM

di un delitto presupposto che risulti compatibile con la ricostruzione medesima.
A tale riguardo va escluso che il delitto presupposto possa coincidere con quello
di ricorso abusivo al credito oppure con quello di bancarotta fraudolenta per
distrazione (entrambi attribuiti al Nucera) e ciò per l’assorbente rilievo che si
tratta di reati risalenti ad epoca ampiamente successiva all’ipotizzato riciclaggio.
Né delitto presupposto potrebbe ravvisarsi in un’eventuale appropriazione
indebita commessa dal Nucera ai danni della S.r.l. Marea Neagra, perché
quest’ultima ha comunque realmente acquistato i terreni con il finanziamento
ottenuto.
Al più, potrebbe supporsi quale delitto presupposto — sia detto per mera
completezza espositiva, nella consapevolezza che ciò richiederebbe una completa
conoscenza delle risultanze investigative e un apprezzamento nel merito preclusi a
questa S.C. — quello di infedeltà patrimoniale p. e p. ex art. 2634 c.c., anziché
quello p. e p. ex art. 646 c.p., ipotesi che sarebbe coerente con il fatto (che sembra
accertato in sede di merito) che dal corrispettivo della vendita dei terreni
(operazione commerciale in cui si anniderebbe la suddetta infedeltà patrimoniale)
è stata scorporata la somma di 1,3 milioni di euro ricevuta dal Salidu.
Le due norme sono fra loro in rapporto di specialità reciproca. L’art. 2634 c.c.
tipizza la necessaria relazione tra un preesistente ed ancora attuale conflitto di
interessi, obiettivamente valutabile, e le finalità di profitto o altro vantaggio
dell’atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la
proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L’art. 646 c.p. presenta caratteri di
specialità per la natura del bene (soltanto denaro o cosa mobile) che ne può essere
oggetto e per l’irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio anziché di
un profitto. L’ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza
dell’elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell’ingiusto profitto, ma

ricorrente non è tanto il dolo dell’art. 648 bis c.p., quanto l’esatta individuazione

5

esse differiscono per l’assenza, nell’appropriazione indebita, di un preesistente e
autonomo conflitto di interessi, che invece connota l’infedeltà patrimoniale (cfr.
Cass. Sez. H n. 3397 del 16.11.12, dep. 23.1.13; Cass. Sez. H n. 15879 del
27.3.2008, dep. 16.4.2008, rv. 239776; in senso conforme v. altresì Cass. Sez. II
n. 40921 del 26.10.2005, dep. 10.11.2005, rv. 232525; più in generale cfr. Cass.
Sez. In. 30546 del 24.6.2004, dep. 13.7.2004, rv. 229801; Cass. Sez. V n. 38110
del 23.6.2003, dep. 7.10.2003, rv. 227152).

punisce atti di disposizione di beni sociali che sarebbero in sé leciti se non fossero
posti in essere in situazione di conflitto di interessi tra la persona —
amministratore, direttore generale, liquidatore – e la società, con danno
patrimoniale per quest’ultima.
In altri termini, nell’ottica di riferimento dell’art. 2634 c.c. l’atto di disposizione
è astrattamente legittimo, seppur in concreto dannoso per la società, raggiungendo
un livello di vera e propria illiceità penale solo ove sul piano materiale risulti
qualificato da un autonomo e preesistente conflitto di interessi.
Tuttavia neppure nel ricorso in esame si postula, in concreto, tale fattispecie
incriminatrice, che vedrebbe il Nucera quale soggetto attivo e la S.r.l. Marea
Neagra, da lui amministrata, quale soggetto passivo nel momento in cui la
seconda, attingendo alla provvista creata attraverso il finanziamento
summenzionato, ha comprato dal primo terreni per un prezzo notevolmente
superiore al loro valore reale.
Né delitto presupposto del riciclaggio ipotizzato a carico del Salidu potrebbe
individuarsi, allo stato, nella truffa ai danni di UNICREDIT Bank addebitata al
Nucera, poiché siffatta ipotesi collide con quella della mediazione usuraria
contestata al Salidu medesimo in relazione al finanziamento che è all’origine della
vicenda processuale in esame.
Infatti, o il Salidu è rimasto estraneo all’erogazione del finanziamento e
inconsapevole della truffa ai danni del predetto istituto di credito e allora non si
spiega l’accusa nei suoi confronti per il delitto di cui al co. 2° dell’art. 644 c.p.;
oppure vi ha concorso e allora scatta la clausola di esclusione prevista dall’art.
648 bis c.p.
La terza e ultima ipotesi astrattamente formulabile – che il Salidu, pur facendo
da intermediario del finanziamento, non fosse però consapevole del valore

Ancora si può aggiungere che, a differenza dall’art. 646 c.p., l’art. 2634 c.c.

6

largamente inferiore dei terreni da acquistare e, quindi, del carattere truffaldino
dell’intera operazione – contrasta con l’allegazione del PM ricorrente secondo cui
l’importo di 1,3 milioni di euro ricevuto dal Salidu altro non sarebbe che la
“tangente” da lui pretesa per “oliare” le persone preposte all’erogazione del
finanziamento in discorso.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 13.12.13.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA